Per prima cosa, occorre ricordare che la responsabilità dell’esecuzione della proposta è in capo al debitore, il quale è tenuto ad adempiere con diligenza agli impegni assunti ed a conformare la propria condotta a regole di buona fede.
La fattispecie in esame si riferisce al caso in cui il debitore, a causa di circostanze sopravvenute, imprevedibili e non ascrivibili alla propria condotta, non sia più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nella proposta, ovvero il piano sia divenuto inattuabile non consentendo alcun margine di manovra per apportarvi variazioni.
In tale ipotesi di inadempimento, in linea di massima, si dovrebbe configurare la cessazione degli effetti dell’omologa della procedura, in quanto, come evidente, la modifica della proposta richiederebbe un nuovo sindacato di convenienza. È dunque doveroso considerare il profilo oggettivo della distonia fra l’adempimento promesso e la concreta possibilità di soddisfo del ceto creditorio anche in ottica prospettica, attribuendo rilevanza non solo alle percentuali di soddisfazione effettivamente realizzabili, ma anche al rispetto delle scadenze di pagamento originariamente fissate, posto che la misura della soddisfazione del ceto creditorio dipende anche dai tempi di realizzo.
Di tale casistica si occupa l’art. 13 co. 4 ter L. 3/2012: “Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.”
Il legislatore ha, quindi, tenuto a prevedere un distinguo fra l’inadempiente colpevole e l’inadempiente incolpevole, concedendo a quest’ultimo alcune tutele finalizzate a preservare gli effetti esdebitativi della procedura.
Poiché non è stata fornita alcuna nozione specifica di “impossibilità non imputabile al debitore”, la dottrina ha fatto ricorso all’analogia di diritto, equiparando tale fattispecie a quella di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, ex art. 1464 c.c.. Ne consegue che, le circostanze impeditive addotte dal debitore a sostegno della richiesta di modifica della proposta dovranno essere: a) sopravvenute; b) non prevedibili al momento dell’omologa; c) legittime; d) non imputabili.
Occorre chiedersi quando si possa effettivamente sostenere che le cause dell’inadempimento siano non ascrivibili alla condotta del debitore; si potrà sicuramente includere il caso in cui, a seguito di provvedimenti normativi o amministrativi successivi all’omologa e non prevedibili ex ante, i beni ceduti siano divenuti in tutto o in parte incommerciabili o abbiano perso di valore. Analogamente, laddove il debitore abbia messo a disposizione una parte del reddito, anche la perdita incolpevole del lavoro o di parte della retribuzione dovrà rientrare nella nozione in commento. Ancora: secondo un’interpretazione più estensiva, anche l’eventuale crisi di mercato che renda non realizzabile il valore di stima originario dei beni ceduti dovrebbe poter consentire l’accesso allo strumento della modifica della proposta, sempre che il debitore abbia diligentemente operato per favorirne la vendita.
Pertanto, riguardo alle tutele riconosciute al debitore inadempiente esente da colpa, la prima risiede nella possibilità di modificare la proposta evitando la cessazione degli effetti del piano. Per contro, è preclusa la possibilità di modifica del piano suggellato dall’omologa, qualora la mancata esecuzione dipenda da un inadempimento imputabile al debitore, tant’è che in questi casi, è prevista soltanto la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio.
Come confermato dall’ultimo inciso di cui all’art. 13 co. 4 ter L. 3/2012: “….può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”, la modifica della proposta imporrebbe una nuova omologa. Affinché possa operarsi una mera variazione della proposta senza il riavvio del procedimento di omologa, non dovrà aversi riguardo alla natura strutturale o accessoria della variazione in sé, bensì al beneficio che i creditori potrebbero trarre da quella particolare modifica; sicché, mutamenti anche strutturali che apportino maggiori risorse e/o migliorino tempi e percentuali di soddisfo, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, dovranno ritenersi sempre consentiti. In conclusione: le modifiche della proposta, da parte del debitore incolpevole, non richiederanno il riavvio del procedimento di omologa allorquando siano migliorative delle prospettive di realizzo del ceto creditorio, ovvero quando abbiano una natura accessoria rispetto alle obbligazioni principali, tale da non incidere né sul quantum né sui tempi di pagamento.
La seconda tutela consiste nell’impossibilità di conversione del piano nella procedura in liquidazione del patrimonio, quale effetto dell’accoglimento della domanda di cessazione degli effetti dell’omologa (art. 14 quater co. 1 ultimo periodo L. 3/2012: …La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché’ di risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.). La disposizione che impedisce il transito alla procedura liquidatoria in caso di non imputabilità dell’inadempimento assume carattere generale, sicché deve ritenersi applicabile, in assenza di colpa del debitore, anche all’ipotesi di cessazione di diritto degli effetti del piano prevista dall’art. 14 bis co. 1 L. 3/2012, ovvero in caso di mancato pagamento, entro novanta giorni, dei debiti contratti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti titolari di crediti assistenziali e previdenziali, nonché dagli artt. 11 co. 4 e 12 ter co. 4 L. 3/2012, ovvero in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili.
A cura della Dott.ssa Marinella Anchini